Legittima difesa, con Fausto Cardella, Procuratore Generale Corte d’Appello Perugia
PERUGIA – La legittima difesa, nell’ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.
La legittima difesa (disciplinata dall’art. 52 del codice penale), è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un’esigenza del tutto naturale che è legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.
Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest’ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l’unico rimedio possibile nell’immediato per evitare una offesa ingiusta.
Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
La scriminante della legittima difesa
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall’insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un’aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva: l’aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.
Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità dell’offesa ovvero della contestualità dell’immediata successione della difesa.
L’offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un’omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.
Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
(www.StudioCataldi.it)
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