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Decreto sicurezza bis 12 articoli spazza clan agenti in copertura pene più severe

Dodici articoli. È l’ossatura del Decreto legge sicurezza bis, completato oggi dal ministero dall’Interno: introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine.

Un’altra norma è la già annunciata “spazza clan” per smaltire l’arretrato nei tribunali. Il decreto prevede l’istituzione di un commissario straordinario e l’assunzione di 800 persone con impegno di spesa per oltre 25 milioni di euro.

Permetterà di notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà e garantire così l’effettività della pena. Tra le altre novità, il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare l’immigrazione clandestina. E non manca una novità in vista delle Universiadi 2019 a Napoli: in città arriveranno 500 militari in più.

Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. ABSTRACT

 ART. 1: sanziona chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità SAR competenti o di quelle dello Stato di bandiera. Le sanzioni previste sono di duplice natura:

  • in ogni caso, una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. Competente all’accertamento della violazione e all’irrogazione della sanzione è il Corpo delle Capitanerie di porto;
  • nei casi più gravi o reiterati e laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione ad opera delle autorità amministrative competenti.

ART. 2:  si interviene in materia di Codice della Navigazione, in particolare su “Divieto di transito e di sosta” di navi mercantili nel mare territoriale, limitando le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione dell’ambiente marino. Viene attribuita al Ministro dell’Interno la competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica, con espresso riferimento dell’art. 19, comma 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay (così valorizzando la c.d. presunzione di offensività del passaggio in caso di “carico o scarico di (…) persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero”).

ART. 3: modifica l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, sia la competenza delle procure distrettuali sia la disciplina delle intercettazioni preventive. Si consente così di contrastare “a monte” l’organizzazione dei trasporti di stranieri irregolari.

ART. 4: prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per finanziare gli oneri connessi all’impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura di cui all’art. 9 della legge n. 146/2006, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

ART. 5: interviene sul T.U.L.P.S., inasprendo le sanzioni conseguenti ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, prevede espressamente l’obbligo di comunicazione immediata, non oltre le 24 ore, all’Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive.

ART. 6: prevede maggiore tutela per gli operatori delle FF.PP. impiegati in servizio di ordine pubblico, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie delittuose, la “trasformazione” di attuali contravvenzioni in delitti e l’inasprimento delle sanzioni. Obiettivo: colpire più severamente coloro che si oppongono a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio attraverso l’utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva, di materiali imbrattanti; coloro che utilizzano razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili; nonché coloro che fanno ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti.

ART. 7: prevede l’istituzione di un Commissario straordinario – nominato dal CDM su proposta del Ministro dell’Interno – con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi. A tale scopo, con contratti a tempo determinato di durata annuale, verranno assunte 800 unità di personale non dirigenziale, con impegno di spesa di oltre 25 milioni di euro.

La disposizione proposta mira a neutralizzare i riflessi sulla sicurezza pubblica derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze di condanna, per reati anche gravi, nei confronti di soggetti che, pur riconosciuti colpevoli e condannati con sentenza definitiva, rimangono liberi di continuare a delinquere.

ART. 8: reca modifiche al Codice Penale. Introduce nuove circostanze aggravanti e inasprisce le sanzioni:

  • il reato è aggravato qualora, a causa della propria condotta, il reo abbia ostacolato, impedito o ritardato lo svolgimento di attività sanitarie, di soccorso pubblico e di protezione civile;
  • il reato di violenza, minaccia e resistenza a p.u., di devastazione e saccheggio e quello di danneggiamento sono aggravati laddove commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • è aumentata la sanzione edittale massima prevista per il reato di oltraggio a p.u.

Viene inoltre soppressa la vigente possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 9: reca una limitata proroga di termini per consentire il completo adeguamento del CED interforze alle recenti modifiche normative in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10: per assicurare le migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle Universiadi 2019, in programma a Napoli nella prima metà di luglio, disponendo l’impiego di ulteriori 500 militari.

ART. 11: per semplificare e rendere più efficiente le attività delle Questure soprattutto in vista dell’imminente svolgimento delle “Universiadi 2019”, estende le facilitazioni per ingresso e soggiorno già previste per soggiorni di breve durata (visita, affari, turismo e studio) anche alle ipotesi di partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impiegato in servizi di missione.


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